DISPOSIZIONI REGIONALI IN MERITO ALL' ATTIVITÀ VENATORIA DI SELEZIONE

Dal 4 marzo 2021 è consentito, sia in situazione di scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (cd zona arancione) che di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd zona rossa), lo svolgimento dell’attività venatoria di selezione ed alle attività di censimento ad essa connessa

Dal 4 marzo 2021 è consentito, sia in situazione di scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (cd zona arancione) che di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd zona rossa), lo svolgimento dell’attività venatoria di selezione ed alle attività di censimento ad essa connessa con le seguenti modalità:

a. nel comune di residenza, domicilio o abitazione;

b. nell’ATC di residenza venatoria;

c. nelle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie e nelle Aree per l’addestramento e l’allenamento dei cani anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;

d. nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;

e. negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi; in presenza di appostamenti complementari, a non più di 1 frequentatore per struttura complementare.

L’attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Emilia-Romagna ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita l’attività venatoria ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Emilia-Romagna, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale

Allegato: 

Ordinanza regionale (163.69 KB - pdf)