DISPOSIZIONI REGIONALI IN MERITO ALL' ATTIVITÀ VENATORIA DI SELEZIONE

Dal 4 marzo 2021 è consentito, sia in situazione di scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (cd zona arancione) che di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd zona rossa), lo svolgimento dell’attività venatoria di selezione ed alle attività di censimento ad essa connessa con le seguenti modalità:
a. nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
b. nell’ATC di residenza venatoria;
c. nelle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie e nelle Aree per l’addestramento e l’allenamento dei cani anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
d. nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
e. negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi; in presenza di appostamenti complementari, a non più di 1 frequentatore per struttura complementare.
L’attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Emilia-Romagna ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita l’attività venatoria ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Emilia-Romagna, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale
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